Venerdì, 24 Aprile 2020



Ecco le lezioni che dobbiamo imparare dalla pandemia Covid-19: “Un nuovo patto tra l’uomo e la natura”

“L’epidemia da Coronavirus non si sarebbe mai diffusa se 17 anni fa, dopo la SARS, i cinesi avessero chiuso i mercati di animali selvatici vivi. Le soluzioni migliori sono quelle sociali”. Parola di Jared Diamond, biologo, antropologo, geografo, linguista e ornitologo americano, membro dell’Accademia delle Scienze USA e vincitore del Premio Pulitzer con “Armi acciaio e malattie”, che il WWF ha intervistato nei giorni scorsi. “I progressi della scienza e della tecnologia da soli non bastano per fermare le epidemie. Ci vorrà forse un anno per il vaccino, il problema è sociale e la soluzione sarà sociale”.

Il WWF ha chiesto a Diamond - che parla 13 lingue tra cui l’Italiano e che nel suo ultimo viaggio in Italia ha visitato le Oasi del WWF - quali sono gli errori che abbiamo fatto e non dovremo ripetere nel dopo pandemia. “Il primo errore è stato quello di non bloccare subito gli incontri tra le persone. Trump ha pensato all'inizio che l'epidemia non fosse così grave, e noi americani non abbiamo da subito attuato un distanziamento fisico. Il secondo errore è continuare a mettere in atto comportamenti che favoriscono la diffusione delle malattie trasmesse dagli animali selvatici all’uomo. Sono stati i mercati aperti in Cina a spianare la strada al virus Covid-19. Questi poi sono stati chiusi, ma resta ancora aperta la strada di trasmissione rappresentata dal commercio di animali per la medicina tradizionale. Se questo traffico rimarrà aperto continuerà la diffusione di malattie dagli animali all’uomo”.

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A fronte dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 il Governo ha adottato, come noto, una serie di misure volte a contrastare la diffusione dell’epidemia che prevedono, in ambito scolastico, la
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole private e/o paritarie, nonché della frequenza delle attività scolastiche e
di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.


Le disposizioni legislative sospendono dunque i servizi educativi dell’infanzia e l’attività didattica c.d. “frontale” per le scuole paritarie e/o private di ogni ordine e grado, senza fornire indicazioni circa la possibilità di sospendere il pagamento delle rette scolastiche e/o di richiedere il rimborso delle quote già versate e/o di chiedere una eventuale riduzione della retta scolastica a fronte della riduzione dei servizi forniti. A tal riguardo, senza entrare nel merito delle suddette disposizioni, va ricordato, per quel che qui rileva, che il rapporto giuridico che si instaura con l’Istituto scolastico è di natura contrattuale atteso che, con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dello studente alla scuola, sorge a carico dell’Istituto l’obbligo di istruire ed educare lo stesso nonché di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

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L’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione Covid-19 ed il conseguente “blocco” della quasi totalità delle attività commerciali, industriali e professionali, ha posto numerosi interrogativi anche con riferimento ai contratti di locazione in corso, in particolare per quelli ad uso commerciale.


I provvedimenti di contenimento emanati dall’Autorità nelle ultime settimane hanno infatti, e come noto, imposto dei limiti sempre più stringenti all’operatività delle aziende e delle attività commerciali, che si sono tradotti quindi in un blocco totale, e/o parziale nella migliore delle ipotesi, delle stesse, con conseguenti gravi ripercussioni economiche che stanno determinando delle evidenti difficoltà, se non l’impossibilità, per i conduttori, di far fronte alle obbligazioni assunte in funzione dell’attività imprenditoriale; questo è uno dei motivi per cui da più parti gli imprenditori danneggiati hanno invocato la sospensione del pagamento degli affitti, lamentando la sussistenza di cause di forza maggiore ovvero l’impossibilità sopravvenuta, ovvero ancora l’eccessiva onerosità sopravvenuta in corso di esecuzione del rapporto contrattuale.

Premesso che, a nostro avviso, la sospensione tout court del pagamento dei canoni di locazione non può trovare applicazione posto che il Legislatore non ha ad oggi provveduto in tal senso e, anzi, con il D.L. n. 18/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, si è limitato a prevedere “un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”, dando quindi per presupposta la debenza del canone di locazione per l’intero importo dovuto ed alle scadenze pattuite, appare comunque opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in merito alle pretese che possono essere formulate, più o meno legittimamente, dai conduttori di immobili commerciali.

Pubblicato in Etica

 

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